Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 214/2024

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. (24G00228)

Pubblicato: 08/01/2025 In vigore dal: 18/11/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal DPR 214/2024 al regolamento sulle procedure istruttorie dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato?

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Il DPR 214/2024 modifica il DPR 217/1998 per adeguare le procedure dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alla Direttiva UE 2019/1, che rafforza i poteri investigativi delle autorità antitrust nazionali. Le modifiche riguardano principalmente l'ampliamento dei poteri istruttori, le modalità di notifica e comunicazione, e la disciplina delle sanzioni e penalità di mora. In particolare, il decreto introduce nuove disposizioni sulle richieste di informazioni, le audizioni, le ispezioni e l'accesso ai documenti, rendendo più efficaci e proporzionati i procedimenti dell'AGCM. Le novità interessano direttamente le imprese sottoposte a procedimenti antitrust, i loro consulenti legali e i professionisti che assistono le aziende nelle indagini dell'Autorità, poiché modificano significativamente i diritti procedurali e gli obblighi di collaborazione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2024, n. 214

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 214/2024 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2024, n. 214 ## Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. (24G00228) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 6 e l'allegato A, numero 7); Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 , recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 , concernente «Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), la parola: «quattro» è soppressa; b) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «10 ottobre 1990, n. 287» sono soppresse; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai procedimenti di cui all' articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 , si applicano gli articoli da 6 a 14, nonchè gli articoli 18 e 19.»; c) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole «Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,»; le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalle seguenti: «; esse contengono» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «recano»; 2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.»; d) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «; esse contengono» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «recano»; 2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; 3) al comma 5, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»; e) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «contengono» e le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «e sono»; 2) al comma 4, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»; f) all'articolo 6: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.»; 2) al comma 3, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalla seguente: «indica»; 3) al comma 4, dopo le parole: «Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato» sono inserite le seguenti: «nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,» e la parola: «ISVAP» è sostituita dalle seguenti: «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)»; 4) il comma 5 è abrogato; g) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera b), le parole: «le associazioni rappresentative dei consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire.»; 2) al comma 4, le parole: «Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento» e le parole: «, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione» sono soppresse; h) all'articolo 8: 1) al comma 1, le parole: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge,» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge» e la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «in cui»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 4, le parole: « 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 » sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2-septies, della legge» e dopo le parole: «Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di altri organi dello Stato»; i) all'articolo 9: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1.»; 3) al comma 2: 3.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente:»; 3.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria;»; 3.3) alla lettera c), la parola: «congruo» è sostituita dalla seguente: «ragionevole» e dopo le parole: «informazioni richieste,» è inserita la seguente: «anche»; 3.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonchè quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.»; 4) il comma 3 è abrogato; 5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.»; 6) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti. 4-ter. Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalità di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge.»; 7) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione.»; 8) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le sanzioni e le penalità di mora contemplate dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.»; 9) il comma 6 è abrogato; l) all'articolo 10: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.»; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonchè delle penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.»; 5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.»; 6) al comma 4, le parole: «nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi forma di supporto o dispositivo»; m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «n. 287/90» sono soppresse; n) all'articolo 13: 1) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra l'Autorità e le altre autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.»; 2) al comma 6, le parole: «l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra» sono soppresse e le parole: «gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «le altre amministrazioni o organi dello Stato»; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.»; 4) al comma 11, le parole: «, informandone il collegio» sono soppresse; 5) al comma 12, la parola: «determina» è sostituita dalla seguente: «può» e, dopo la parola: «bollettino,», è inserita la seguente: «definire». o) all'articolo 14: 1) al comma 1, le parole: «alle imprese» sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonchè la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa è comunicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso.»; 3) al comma 3, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»; 4) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 5) al comma 5, le parole: «devono far pervenire» sono sostituite dalla seguente: «presentano» e le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 6) al comma 7, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»; p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «all'articolo 6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 01»; q) all'articolo 16: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento è notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01.»; 2) al comma 2, dopo la parola: «comunicano» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,» e dopo le parole: «non inferiore a sette giorni» sono aggiunte le seguenti: «, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti»; 3) al comma 3, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 1»; 4) al comma 4, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»; r) all'articolo 17: 1) al comma 1, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e dopo la parola: «bollettino» sono aggiunte le seguenti: «e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonchè disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.»; 4) al comma 4, la parola: «può essere» è sostituita dalla seguente: «è»; 5) al comma 5, dopo le parole: «della legge,» sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , all' articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 ,» e la parola: «stessa» è sostituita dalla seguente: «legge»; s) all'articolo 18: 1) al comma 1, dopo le parole: «dell'audizione,» sono inserite le seguenti: «anche digitalmente»; 2) al comma 2, le parole: «Quando taluna delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Quando taluno dei soggetti»; 3) al comma 4, le parole: «registrazione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,» e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorità, nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all' articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE , con particolare riguardo al canone di minimizzazione.»; t) all'articolo 19: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notifiche e comunicazioni»; 2) al comma 1 è anteposto il seguente: «01. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»; 3) al comma 1: 3.1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato; a-bis) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;»; 3.2) la lettera c) è abrogata; 3.3) la lettera d) è sostituita dalle seguenti: «d) in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo; d-bis) nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»; 4) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli uffici di indicare una diversa modalità.»; 5) al comma 3, le parole: «devono provare» sono sostituite dalla seguente: «comprovano». N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)) , sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2013 . - La direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno è pubblicata nella GUUE del 14 gennaio 2018, L 11. - Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'allegato A, numero 7, della legge 22 aprile 2021, n. 53 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021 : «Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 , che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 ; c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 ; d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino; e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all' articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003 , la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2; f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.». «Allegato A (articolo 1, comma 1) Omissis 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); Omissis.». - Si riporta l' articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 , recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 , S.O., n. 40: «Art. 2 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998 n. 217 - Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 , i commi 5 e 8 sono abrogati. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 , le modifiche e le integrazioni necessarie per assicurarne il coordinamento con la legge n. 287 del 1990 .». - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 , recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990 n. 240. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 , recante: «Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato», è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 09 luglio 1988 n. 158. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 , come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento si intende: a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge; c) per collegio, il presidente e i componenti dell'Autorità; d) per uffici, le unità organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge; e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.» «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonchè alle indagini conoscitive di cui alla legge. 1-bis. Ai procedimenti di cui all' articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 , si applicano gli articoli da 6 a 14, nonchè gli articoli 18 e 19.» «Art. 3 (Comunicazione volontaria delle intese). - 1. Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13, da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate; esse contengono le informazioni e recano gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa. 2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorità, e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa. 3. L'Autorità informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione. 4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione, è comunicata all'Autorità, non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa. 5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 2 e 3.» «Art. 4 (Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge). - 1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate; esse contengono le informazioni e recano gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta. 2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorità, da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste. 3. L'Autorità può richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto. 4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che è nota alle parti o a taluna di esse, è immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta. 5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 2 e 3. 6. Della richiesta di autorizzazione è data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione. 7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.» «Art. 5 (Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione). - 1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, contengono tutte le informazioni e sono corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione. 2. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1. 3. L'Autorità informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione. 4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 2 e 3.» «Art. 6 (Avvio dell'istruttoria). - 1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge. 2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione. 3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonchè il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge. 4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01, alle imprese e agli enti interessati, nonchè ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all' Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). 5. (abrogato). 6. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione è effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre forme di pubblicità. 7. Dell'avvio dell'istruttoria è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.» «Art. 7 (Partecipazione all'istruttoria). - 1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria. In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di: a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13. 3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge. 4. Nel corso delle audizioni i soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia.» «Art. 8 (Poteri istruttori). - 1. I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso in cui l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata. 2. (abrogato). 3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie è in ogni caso informato il collegio. 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-septies della legge, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, nonchè di altri organi dello Stato.» «Art. 9 (Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione). - 1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono e comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1. 2. Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria; c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere ragionevole in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, anche tenuto conto del tempo necessario per predisporle; d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste; e) le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonchè quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti. 3. (abrogato) 4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili. 4-bis. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti. 4-ter. Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalità di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge. 5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto dagli uffici processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione. 5-bis. Le sanzioni e le penalità di mora contemplate dall'articolo all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità. 6. (abrogato).» «Art. 10 (Ispezioni). - 1. Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti. 2. I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. 2-bis. Nel caso dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies della legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso. 3. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonchè delle penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale. 3-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità. 4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento su qualsiasi forma di supporto o dispositivo. 5. 6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione. 7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 18. 8.» «Art. 12 (Segreto di ufficio). - 1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all' articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge.» «Art. 13 (Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte). - 1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio. 3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi. 4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati. 5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. 5-bis. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonchè tra l'Autorità e le altre Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. 6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonchè i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le altre amministrazioni o organi dello Stato, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quale si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate. 8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato. 9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni. 10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14. 11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. 12. Il collegio può, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, definire le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonchè i costi di riproduzione.» «Art. 14 (Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate). - 1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie. 2. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonchè la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa è comunicata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso. 3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali. 4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a dieci giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione. 5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi presentano apposita richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data della audizione, che è comunicata alle imprese. 6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento, e ne facciano motivata richiesta. 7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività. 8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18. 9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.» «Art. 15 (Revoca delle autorizzazioni). - 1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui all'articolo 19, comma 01. I poteri istruttori, nonchè le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.» «Art. 16 (Istruttoria per le operazioni di concentrazione). - 1. Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento è notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01. 2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti. 3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge è comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa di cui al comma 1. 4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro delle Imprese e del made in Italy.» «Art. 17 (Indagini conoscitive di natura generale). - 1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge è pubblicato nel bollettino e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento. 2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonchè disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12. 3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'art. 13. 4. Dell'esito delle attività svolte è data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino. 5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea , all' articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 , ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.» «Art. 18 (Verbalizzazioni). - 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, anche digitalmente dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura. 2. Quando taluno dei soggetti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. 3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo, delle audizioni. Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorità, nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni delle audizioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all' art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE , con particolare riguardo al canone di minimizzazione.». «Art. 19 (Notifiche e comunicazioni). - 01. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal paese di stabilimento del destinatario. 1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato; a-bis) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna; b) consegna a mano contro ricevuta; c) (abrogata) d) in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo; d-bis) nelle altre forme previste dal paese di stabilimento del destinatario. 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli uffici di indicare una diversa modalità. 3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti comprovano di disporre dei poteri di rappresentanza.».

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