Decreto del Presidente della Repubblica Agevolazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 218/1957

Proroga a non oltre il 31 dicembre 1960 della esenzione daziaria per i macchinari e le attrezzature destinati alla coltivazione delle miniere di ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti, ed estensione della esenzione ad altri macchinari ed attrezzature necessari per un maggior sfruttamento di tali iniziative.

Pubblicato: 24/04/1957 In vigore dal: 18/04/1957 Documento ufficiale

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 218

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 218/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 218 ## Proroga a non oltre il 31 dicembre 1960 della esenzione daziaria per i macchinari e le attrezzature destinati alla coltivazione delle miniere di ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti, ed estensione della esenzione ad altri macchinari ed attrezzature necessari per un maggior sfruttamento di tali iniziative. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1° novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955 , nn. 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , nn. 481 e 482 e 12 luglio 1956 , n. 657 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nello legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di prorogare, con alcune aggiunte e modificazioni, a non oltre il 31 dicembre 1960, la sospensione dei dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695 , è prorogato a non oltre il 31 dicembre 1960.

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