Quali sono le modalità di erogazione dei contributi per la produzione bachicolica nella campagna serica 1947 secondo il DPR 261/1949?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 261/1949 disciplina le norme esecutive per l'erogazione dei contributi destinati agli agricoltori che operano nel settore della bachicoltura (allevamento dei bachi da seta) durante la campagna serica del 1947. Il decreto si applica agli agricoltori beneficiari delle provvidenze previste dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e stabilisce che l'importo definitivo del contributo deve essere determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 11 del decreto legislativo citato, previa consultazione della Commissione competente. In attesa della determinazione definitiva dell'importo, il decreto consente di effettuare pagamenti in acconto agli agricoltori, con la possibilità di successivi conguagli, fino a un massimo dell'80% del contributo massimo previsto dalla normativa. Su tale importo era stata già disposta una trattenuta di 5 lire per chilogrammo mediante decreto interministeriale del giugno 1948, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di riferimento.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 261/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261
## Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662,
recante provvidenze a favore della produzione baco logica nella
campagna serica 1947.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , contenente provvidenze a favore della produzione bacologica, nella campagna serica 1947; Visto l' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, è stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a, norma dell'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta Art. 1 La misura del contributo di cui all' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , è stabilita con le modalità dell'art. 11 del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso. In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80% dell'importo del contributo massimo previsto dall'art. 1, comma primo, del decreto sopra citato.
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Il DPR 261/1949 rappresenta il riferimento normativo per i contributi agricoli nel settore bachicolico, disciplinando modalità di erogazione, pagamenti in acconto e conguagli. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di trattenuta sui contributi, le competenze della Commissione di controllo e i vincoli percentuali sui pagamenti anticipati. La normativa è rilevante per la contabilità agricola e la documentazione delle provvidenze pubbliche nel settore della sericoltura.
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