Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 27/1979
Modificazione all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
Quali sono le modalità e la frequenza di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti secondo il DPR 27/1979?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 27/1979 modifica l'articolo 69 del DPR 600/1973, disciplinando la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti da parte del Ministero delle Finanze. La norma stabilisce che il Ministro delle Finanze deve disporre la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte almeno ogni tre anni, mentre annualmente deve pubblicare l'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio. Questa disposizione riguarda tutti i contribuenti sottoposti ad accertamento fiscale e rappresenta uno strumento di trasparenza dell'amministrazione tributaria. Negli elenchi pubblicati deve essere chiaramente indicato se gli accertamenti sono definitivi oppure in contestazione, e in caso di rettifica devono essere riportati sia gli imponibili accertati che quelli originariamente dichiarati dai contribuenti, permettendo così una comparazione tra le dichiarazioni e gli esiti dei controlli.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1979, n. 27
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 27/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1979, n. 27
## Modificazione all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, in materia di pubblicazione degli elenchi
dei contribuenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni triennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, è stato accertato dagli uffici delle imposte, ed ogni anno, la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti".
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Il DPR 27/1979 è fondamentale per comprendere gli obblighi di pubblicità degli accertamenti fiscali, la trasparenza dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e la distinzione tra accertamenti definitivi e contestati. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per verificare la posizione dei propri clienti negli elenchi pubblicati, monitorare i controlli globali a sorteggio e comprendere le modalità di comunicazione degli esiti degli accertamenti tributari.
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