Decreto del Presidente della Repubblica
Agevolazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 306/1958
Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i carburanti ed i lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958, n. 306
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 306/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958, n. 306
## Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge
6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i carburanti
ed i lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili
impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181 , col quale è stata concessa la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dalla imposta generale sull'entrata per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo, istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, ai fini dell'insegnamento; Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari dirette a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la difesa; Decreta: È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per le finanze, per l'esecuzione dell' art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181 , recante agevolazioni fiscali per i consumi di carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 181. - RELLEVA
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