Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 322/1998

Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato: 07/09/1998 In vigore dal: 22/07/1998 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti formali per la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali secondo il DPR 322/1998?

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Il DPR 322/1998 stabilisce le modalità concrete per presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA. Le dichiarazioni devono essere redatte obbligatoriamente su modelli approvati annualmente entro febbraio e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, pena la nullità del documento. Questi modelli vengono messi a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate. La sottoscrizione è un elemento essenziale: deve essere apposta dal contribuente stesso, dal suo rappresentante legale o negoziale, e in caso di società sottoposte a controllo contabile, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Se la dichiarazione manca della sottoscrizione richiesta, è nulla ma può essere regolarizzata entro 30 giorni dall'invito dell'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste. Per le dichiarazioni presentate in via telematica, le regole sulla sottoscrizione si applicano al documento che il contribuente deve conservare in originale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 322/1998 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322 ## Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali; Visto l' articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 , con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 , concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè di riordino della disciplina dei tributi locali; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 , concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 , recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; Visto l' articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662 , il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione può essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; Considerato che al fine di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, è opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992; Visto l' articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998; Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, può essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale è chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullità e che la stessa può essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (10) ((50)) 2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 . 3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3) 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24 , ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (50) Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono rinviati al 17 marzo 2025".

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Il DPR 322/1998 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti fiscali che devono gestire la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, disciplinando modelli, sottoscrizione e modalità telematiche. La normativa è strettamente collegata al DPR 600/1973 (accertamento imposte sui redditi), al DPR 633/1972 (IVA) e al D.Lgs. 241/1997 (semplificazione adempimenti dichiarativi), nonché alle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 471/1997.

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