Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 336/1972
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 336
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 336/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 336
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola in tisiologia e malattie polmonari" muta la denominazione in quella di "Scuola in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio". L'art. 150, relativo alla "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie polmonari" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 1 Art. 150. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: quindici per ogni anno di corso (totale n. 45 iscritti). Piano di studi: 1° Anno: Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; Microbiologia; Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Clinica della tubercolosi (biennale); Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Broncologia; Radiologia dell'apparato respiratorio; Igiene e legislazione sociale; Profilassi della tubercolosi. 3° Anno: Clinica della tubercolosi (biennale); Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze. Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prevista la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 29. - CARUSO
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