Decreto del Presidente della Repubblica
Agevolazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 340/1949
Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.
Quali sono i criteri per determinare il costo massimo per vano nelle costruzioni di case per lavoratori secondo il DPR 340/1949?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 340/1949 è un decreto attuativo della legge 43/1949 che disciplina i programmi di costruzione di abitazioni destinate ai lavoratori, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione nel settore edile. Si applica ai progetti di costruzione residenziale finanziati secondo questa normativa e riguarda il Comitato di attuazione, gli enti costruttori e i beneficiari finali (lavoratori). Il decreto stabilisce che il costo massimo per vano non può superare 400.000 lire al momento dell'entrata in vigore, limite che può essere eccedito solo in caso di apprezzabili variazioni al rialzo dei costi costruttivi rispetto al livello medio della data di emanazione. Inoltre, quando vengono concesse gratuitamente le aree edificabili o altre agevolazioni, il costo massimo può essere proporzionalmente ridotto, creando un meccanismo di compensazione tra i benefici ricevuti e il limite di spesa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 340
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 340/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 340
## Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28
febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per
lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 28, secondo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1 Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono. Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L.400.000 per ogni vano, che potrà essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potrà essere in conseguenza ridotto.
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Il DPR 340/1949 è lo strumento normativo di riferimento per la determinazione dei costi massimi nelle costruzioni agevolate, disciplinando i piani tecnico-finanziari, i limiti di spesa per unità abitativa e le modalità di adeguamento in caso di variazioni dei costi costruttivi. Professionisti del settore immobiliare e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a finanziamenti agevolati, determinazione dei prezzi di costruzione e valutazione delle agevolazioni concesse su aree e servizi.
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