Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte_Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 35/1987
Modificazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987, n. 35
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 35/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987, n. 35
## Modificazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 18 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 21 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 81.665 a L. 82.333 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.166,50 a L. 8.233,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da L. 23.419 a L. 24.812 e da L. 24.766 a L. 25.476 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; d) da L. 8.165 a L. 8.377, da L. 9.598 a L. 9.853 e da L. 28.227 a L. 29.034 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 25
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