Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 368/1973

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 10/07/1973 In vigore dal: 15/03/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 368

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 368/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 368 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 266 a 272 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 266. - La Scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica neurochirurgica. Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni. Potrà esservi ammesso un numero di diciotto allievi complessivo per i quattro anni di corso. Art. 267, - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica. Art. 268. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferito negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università. Art. 269. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti: Annuali: Neuroanatomia (1° corso); Neurofisiologia (1° corso); Semeiotica e clinica neurologica (1° corso); Elementi di psichiatria (1° corso); Neuro-oftalmologia (2° corso); Neuro-otoiatria (2° corso); Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso); Anestesiologia (3° corso); Neuropatologia (3° corso); Neurochirurgia infantile (4° corso); Tecniche operatorie (4° corso); Neurochirurgia stereotassica (4° anno); Neurotraumatologia (4° corso); Neurochirurgia spinale (4° corso). Biennali: Neuro-radiologia (3° e 4° corso). Quadriennali: Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3° e 4° corso). I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio. Art. 270. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: 1° corso: 1) Neuro-anatomia; 2) Neuro-fisiologia; 3) Semeiotica e clinica neurologica; 4) Elementi di psichiatria; 5) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). 2° corso: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Neuro-otoiatria; 3) Elettroencefalografia ed elettromiografia; 4) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3). 3° corso: 1) Anestesiologia; 2) Neuropatologia; 3) Neuroradiologia; 4) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2). 4° corso: 1) Tecniche operatorie; 2) Neuroradiologia; 3) Neurotraumatologia; 4) Neurochirurgia stereotassica; 5) Clinica neurochirurgica; 6) Neurochirurgia infantile; 7) Neurochirurgia spinale. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7). Art. 271. - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori dell'istituto di clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'Università. L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami. Art. 272. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 136. - VALENTINI

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 368/1973 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1973

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, concernente… Decreto del Presidente della Repubblica 1203 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 1202 Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavorato… Decreto del Presidente della Repubblica 1201 Autorizzazione al fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizi… Decreto del Presidente della Repubblica 1200 Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'A… Decreto del Presidente della Repubblica 1199