Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 373/1978

Modificazioni ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, sulla disciplina dell'attivita' sementiera.

Pubblicato: 18/07/1978 In vigore dal: 08/06/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1978, n. 373

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 373/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1978, n. 373 ## Modificazioni ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, sulla disciplina dell'attivita' sementiera. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma della Costituzione ; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , che disciplina l'attività sementiera e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065 ; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 , che modifica la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e in particolare l'art. 37 il quale delega il Governo ad emanare provvedimenti per recepire le modifiche apportate alle direttive delle Comunità europee in materia di specie e varietà delle sementi; Ravvisata la necessità di adeguare le vigenti norme nazionali alle direttive delle Comunità europee in materia di specie e varietà delle sementi n. 75/502 della commissione del 25 luglio 1975, n. 77/648 del consiglio dell'11 ottobre 1977 e n. 78/55 del consiglio del 19 dicembre 1977; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Il penultimo e l'ultimo comma dell' art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , modificato dall' art. 24 della legge 20 aprile 1976, n. 195 , sono sostituiti dai seguenti: "I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalità della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non è obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione".

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