Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 4/1972

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

Pubblicato: 19/01/1972 In vigore dal: 14/01/1972 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4 ## Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 , concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti: a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonchè le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3; b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale; c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive; d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale; e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonchè le case di cura private e le case e pensioni per gestanti; f) la pubblicità, concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonchè le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici; g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria; h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria; i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica; l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza; m) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonchè i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo; n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici; o) la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali. È trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6. Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonchè la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 4/1972 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1972

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale "G. Galilei" di… Decreto del Presidente della Repubblica 1296 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1295 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1294 Esecuzione degli accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Jugoslavia il 20 gen… Decreto del Presidente della Repubblica 1293 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 1292