Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 432/1978
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. 432
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 432/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. 432
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia. L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 256. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica I e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentale biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 4) patologia e clinica cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentale biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 139
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