Quali semplificazioni procedurali introduce il DPR 446/1967 per la concessione di contributi e agevolazioni creditizie in agricoltura?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 446/1967 semplifica le procedure amministrative per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni creditizie destinati alle aziende agricole che intendono realizzare opere di miglioramento fondiario. La normativa si applica specificamente ai progetti con importo preventivato non superiore a 8 milioni di lire, riducendo drasticamente la documentazione richiesta rispetto alle procedure ordinarie. In luogo della documentazione completa, è sufficiente presentare il certificato catastale del fondo con estratto di mappa e una relazione illustrativa conforme a uno schema ministeriale predisposto. Nelle zone dove operano enti di sviluppo e consorzi di bonifica, il certificato catastale può essere sostituito da una semplice attestazione rilasciata da questi enti. L'ufficio competente valuta se procedere all'istruttoria formale e, in caso positivo, richiede all'interessato la documentazione integrativa entro un termine definito. Per acquisti con spesa non superiore a un milione di lire, il contributo in conto capitale può essere liquidato direttamente sulla base della sola fattura quietanzata, eliminando ulteriormente gli adempimenti burocratici.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. 446
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 446/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. 446
## Semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e
delle agevolazioni creditizie in agricoltura.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 58 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie; Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al secondo comma del predetto art. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, i lavori pubblici e la sanità; Decreta: Art. 1 A corredo delle domande di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie per opere aziendali di miglioramento fondiario di importo preventivato non superiore a 8 milioni di lire, può essere prodotto, in luogo della normale documentazione, il solo certificato catastale del fondo con estratto di mappa ed una relazione illustrativa da redigere in conformità di uno schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nelle zone in cui operano gli enti di sviluppo e consorzi di bonifica, il certificato catastale può essere sostituito da una attestazione rilasciata da detti enti dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione ed alla intestazione dell'azienda. Il competente ufficio, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere all'istruttoria formale della domanda, invita l'interessato a presentare, entro un determinato termine, l'ulteriore documentazione occorrente. Per acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a un milione di lire la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale potrà disporsi su semplice esibizione della fattura debitamente quietanzata.
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Il DPR 446/1967 è il riferimento normativo per le procedure semplificate di concessione di contributi agricoli, agevolazioni creditizie e miglioramenti fondiari. Consulenti agricoli e professionisti del settore lo consultano per documentazione catastale, istruttoria amministrativa e liquidazione di contributi in conto capitale per aziende agricole.
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