Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 456/1972

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 22/08/1972 In vigore dal: 20/06/1972 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 456

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 456/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 456 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio, decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola, in "Tisiologia" e la scuola in "Odontoiatria e stomatologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola in "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" e in "Odontoiatria e protesi dentaria". Gli articoli da 228 a 234, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 228: - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a numero dodici allievi. Art. 229. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola è stabilita attraverso un colloquio orale. Art. 230. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; Microbiologia; Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Clinica della tubercolosi (biennale); Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Broncologia; Radiologia dell'apparato respiratorio; Profilassi della tubercolosi; Igiene e legislazione speciale. 3° Anno: Clinica della tubercolosi (biennale); Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. Art. 231. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze. Art. 232. - Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso. Art. 233. - Per il conseguimento del diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta. Gli articoli da 251 a 258, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e stomatologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 251. - La scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; Microbiologia e igiene orale; Farmacologia; Patologia odontostomatologica; Odontotecnica; Anestesia e chirurgia stomatologica; Odontoiatria conservativa (I) (biennale); Esercitazioni pratiche. 2° Anno: Odontoiatria conservativa (II); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I) (biennale); Parodontologia (I) (biennale); Anatomia e istopatologia odontostomatologica; Odontoiatria infantile; Radiologia odontostomatologica; Ortopedia dento-maxillo-facciale (I) (biennale); Chirurgia maxillo-facciale (I) (biennale); Esercitazioni pratiche. 3° Anno: Clinica odontostomatologica; Chirurgia maxillo-facciale (II); Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; Ortopedia dento-maxillo-facciale (II); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II); Parodontologia (II); Esercitazioni pratiche. Art. 252. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in quindici (5 per anno di corso). Art. 253. - La frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico. Art. 254. - Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola. L'art. 259, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è aumentato a trenta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1972. LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250 foglio n. 150. - VALENTINI

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