Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 474/1996
Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 474
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 474/1996
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 474
## Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il
rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di
salvataggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 , e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739 , concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Vista la regola VI/1 della suddetta convenzione internazionale, relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1988 , concernente i requisiti ed il programma di esame per ottenere il suddetto certificato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Considerato quanto disposto dagli articoli 205, 209, 210 e 232 del suddetto decreto presidenziale in ordine alle imbarcazioni e zattere di salvataggio, ai marittimi abilitati per le imbarcazioni di salvataggio, nonchè alle esercitazioni all'uso di dette imbarcazioni e delle zattere di salvataggio; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di una revisione del decreto ministeriale 2 aprile 1988, al fine di corrispondere a quanto previsto dal citato regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 gennaio 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 R e q u i s i t i 1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare; b) avere assolto all'obbligo scolastico; c) avere compiuto diciotto anni di età; d) avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale nautico - parte II" appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi; e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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