Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 506/1979
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.
Quali sono le funzioni degli uffici delle imposte nella liquidazione automatizzata delle imposte secondo il DPR 506/1979?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 506/1979 introduce un sistema di liquidazione automatizzata delle imposte sui redditi attraverso procedure informatiche, affidando agli uffici delle imposte il compito di elaborare le dichiarazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione. Questo decreto riguarda tutti i contribuenti persone fisiche e i sostituti d'imposta che presentano dichiarazioni dei redditi, con l'obiettivo di accelerare i tempi di liquidazione e rimborso delle imposte. In pratica, gli uffici possono correggere automaticamente errori materiali e di calcolo, escludere ritenute d'acconto non documentate, eliminare detrazioni non previste dalla legge, e ridurre deduzioni esposte in misura superiore a quella effettivamente spettante sulla base della documentazione allegata. Per commercialisti e aziende, questo significa che la dichiarazione deve essere compilata con estrema precisione e completezza documentale, poiché gli uffici hanno il potere di rettificare d'ufficio gli errori formali e quelli derivanti da mancanza di documentazione, senza necessità di avviare procedimenti di accertamento più complessi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1979, n. 506
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 506/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1979, n. 506
## Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti
l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numeri 600 e 602 , concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 L' art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è sostituito dal seguente: "Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonchè ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".
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Il DPR 506/1979 disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sui redditi, le ritenute d'acconto, le detrazioni dall'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere i poteri correttivi degli uffici delle imposte, la documentazione richiesta per detrazioni e deduzioni, e le modalità di presentazione delle dichiarazioni per evitare rettifiche automatiche.
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