Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 508/1956
Modificazioni del regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 508
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 508/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 508
## Modificazioni del regolamento per l'esecuzione delle norme contenute
nel capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante norme per la concessione di prestiti per acquisto di macchine agricole e di mutui per impianti irrigui e per edifici rurali; Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317 , registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 ; Considerata l'opportunità di far luogo, in casi di ritardata erogazione di fondi da parte degli Istituti di credito a favore degli agricoltori beneficiari dei prestiti e mutui o di ritardo di questi ultimi nell'incasso dei fondi in parola od infine di procrastinato inizio dei lavori o degli acquisti da eseguire con i prestiti e mutui medesimi, all'applicazione degli interessi legali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 15 e 18 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , approvato con decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317 , registrato alla Corte dei conti il 23 s. m., registro n. 59, foglio n. 5, sono integrati dai comma seguenti: Art. 1 Art. 15, dopo il quinto comma, aggiungere: "Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi". Art. 18, dopo il primo comma, aggiungere: "Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, è tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 508/1956 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 296042/2007
L'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 - doc
Circolare 8410827/2024
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Circolare 13/2024
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integr…
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…
Legge 200/2025
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)
Altre normative del 1956
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale "…
Decreto del Presidente della Repubblica 1737
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Lucca.
Decreto del Presidente della Repubblica 1733
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1736
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Benevento.
Decreto del Presidente della Repubblica 1735
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Legnano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1734