Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 516/1950

Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni, in comune di Cutro, di proprieta' della Societa' per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A." (S.C.I.O.V.I.E.), con sede in Roma.

Pubblicato: 27/07/1950 In vigore dal: 25/07/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1950, n. 516

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 516/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1950, n. 516 ## Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni, in comune di Cutro, di proprieta' della Societa' per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A." (S.C.I.O.V.I.E.), con sede in Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 ; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge predetta; Udito il parere, in data 13 luglio 1950, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprietà della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."

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