Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 532/1950

Modificazioni della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141.

Pubblicato: 31/07/1950 In vigore dal: 11/06/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 532

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 532/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 532 ## Modificazioni della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141 , sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1945, n. 518 ; Ritenuta l'opportunità di elevare da sessantacinque a settantacinque il numero dei posti di notaio in Milano; da uno a due i posti di notaio nel comune di Abbiategrasso; da due a tre i posti di notaio nel comune di Saronno; ed infine di istituire un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Meda, Malnate e Cernusco sul Naviglio, nel distretto notarile di Milano; Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141 , è modificata nel senso che è aumentato a settantacinque il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Milano, a due il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Abbiategrasso, a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Saronno, ed è istituito un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Meda, Malnate e Cernusco sul Naviglio, nel distretto notarile di Milano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1950 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 73. - CARLOMAGNO

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