Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 535/1972

Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Pubblicato: 21/09/1972 In vigore dal: 13/04/1972 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. 535

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 535/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. 535 ## Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto art. 87 della Costituzione : Visto il decreto del Presidente della: Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1968. n. 1505. che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ; Visto che, ai sensi dell' art. 134, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , l'art. 320 e seguenti del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed alle agenzie; Visto l' art. 89 della legge 2 marzo 1963, n. 307 . che prevede la emanazione di disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56, corrispondente all'art. 134, primo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie; Considerato che l'estensione agli uffici locali ed alle agenzie delle disposizioni contenute nell'art. 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 , per quanto riguarda le spese d'ufficio, ha presentato nella pratica attuazione non poche difficoltà dato che tali spese non rivestono carattere di assegno fisso in quanto questo è soggetto a modifiche nel corso dell'anno per le continue variazioni dipendenti dalle diverse voci di spese alle quali gli uffici devono provvedere; Ravvisata l'opportunità di modificare od integrare la vigente disciplina mediante l'inserimento di apposita norma nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 ; Sentita la commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 , è inserito il seguente articolo: Art. 1 "Art. 10-bis. - Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 . Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede: a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia; a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento. L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, può specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicità dei pagamenti dell'assegno annuo. Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1972 LEONE ANDREOTTI - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 47. - VALENTINI

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