Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 537/1972
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 537
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 537/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 537
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di: Psicobiologia e psicofarmacologia. Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: Impianti frigoriferi (annuale). Nello stesso articolo gli insegnamenti complementari di "Fitoiatria", "Nematologia", "Virologia vegetale", "Micologia", da semestrali diventano annuali. Art. 81, relativo all'esame di laurea in matematica è modificato nel senso che le lettere a) e b) dell'ottavo comma sono abrogate e sostituite dal seguente comma: "Detto esame di laurea consta della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi), che per l'indirizzo generale deve essere relativa ad una ricerca originale di due argomenti (tesine orali)". Art. 86, relativo all'esame di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di almeno una fra due tesine svolte su argomenti scelti in discipline diverse da quella inerente alla dissertazione scritta. Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Enzimologia; Fotobiologia; Psicologia sperimentale; Farmacologia; Tecnica fisiologica; Genetica dei microrganismi; Analisi chimico-cliniche; Virologia. Nello stesso articolo l'ultimo comma relativo all'esame di laurea è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria, in triplice copia, entro e non oltre 15 giorni prima della data fissata per la seduta di laurea". Art. 92, relativo all'esame di laurea in chimica, in scienze naturali ed in scienze geologiche è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in chimica, scienze naturali, scienze geologiche consiste, oltre che nelle prove pratiche e nell'esame di cultura generale di cui all'art. 84: a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria, in triplice copia, almeno 15 giorni prima dell'inizio della seduta di laurea; b) nella discussione di almeno un argomento scelto dal presidente della commissione fra due presentati dallo studente, concordati tra lui ed uno o più professori della facoltà, e notificati alla segreteria con preavviso di almeno quindici giorni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 37. - VALENTINI
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