Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 56/1972
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 56
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 56/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 56
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione e di perfezionamento annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta quella di "Chirurgia oculare". Dopo l'art. 275 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di perfezionamento in chirurgia oculare". Scuola di perfezionamento in chirurgia oculare Art. 276. - Presso l'Istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di perfezionamento in chirurgia oculare. Essa ha lo scopo di consentire un ulteriore perfezionamento ed approfondimento, pratico e teorico, ai laureati in medicina e chirurgia che avendo già conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione in clinica oculistica desiderano perfezionarsi nella chirurgia oculare. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica. Art. 277. - Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere teorico, pratico e dimostrativo. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare per tutto il triennio le lezioni, le esercitazioni e le dimostrazioni prestando regolare servizio come medico interno nella clinica a norma degli articoli 129 e 130 di questo statuto. Gli insegnamenti riguardano sia l'anestesia del paziente e le sue complicanze, sia la tecnologia degli strumenti operatori, sia la tecnica operatoria specialistica, che il trattamento e la prevenzione delle complicanze pre e postoperatorie. Tali insegnamenti saranno svolti dal direttore della scuola e dai suoi collaboratori. È facoltà della scuola di invitare cultori, anche stranieri, della materia a tenere conferenze e seminari su particolari settori. I mezzi che sono messi a disposizione della scuola sono le attrezzature operatorie dell'Istituto di clinica oculistica. La scuola dispone per le dimostrazioni e l'insegnamento degli ammalati operatori ricoverati nella clinica oculistica. Le norme relative all'iscrizione, alla frequenza, alle lezioni e alle esercitazioni, agli esami, al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute negli articoli da 122 e 137 dello statuto della università. Art. 278. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola, suddivisi nei tre anni del corso, sono i seguenti: 1° Anno: Anestesia generale e locale. Complicanze e mezzi per prevenirle e trattarle. Tecnologia delle attrezzature chirurgiche più complesse (apparati per microchirurgia, apparati per fotocoagulazione con sorgenti allo xenone e laser, apparati diatermici, apparati criogenici, dermotomi e mucosotomi, apparati per cheratoplastiche, apparati per la preparazione di impianti plastici e protesi corneali, lenticolari e sclerali, apparati per incisioni corneali e sclerali, materiali per suture). Chirurgia della cornea: 1) tecniche per la cheratoplastica perforante e lamellare; 2) conservazione del materiale da innesto; 3) cheratoplastiche a scopo refrattivo e tettonico; 4) tecniche delle cheratoprotesi perforanti, delle cheratoprotesi intralamellari, delle epicheratoprotesi e dell'impianto di endotelio artificiale; 5) mezzi di sutura per la cornea e impiego di adesivi tissurali; 6) uso del microscopio operatorio nella chirurgia della cornea. Chirurgia del cristallino: 1) estrazione del cristallino con microscopio operatorio; 2) crioestrazione del cristallino; 3) zonulolisi enzimatica: indicazioni e complicanze; 4) estrazione del cristallino lussato e sublussato. Chirurgia del glaucoma: 1) tecniche ed indicazioni degli interventi fistolizzanti; 2) ciclodialisi; 3) cicloanemizzazione ed interventi diretti a ridurre la secrezione dell'umor acqueo (ciclodiatermia, crioapplicazioni); 4) tecniche di trabeculotomia con l'ausilio del microscopio operatorio; 5) intervento per glaucoma secondario; 6) intervento per il glaucoma congenito. Correzione chirurgica delle eterotropie ed eteroforie con particolare riguardo agli interventi dei muscoli verticali ed al trattamento delle sindromi A e V. Chirurgia dell'apparato lacrimale: dacriocistorinostomia, lacorinostomia, ricostruzione chirurgica dei canalini lacrimali. 2° Anno: Chirurgia delle palpebre: 1) correzione chirurgica della ptosi palpebrale; 2) chirurgia dell'entropino; ectropion e lagoftalmo; 3) asportazione di neoformazioni palpebrali ed interventi di ricostruzione plastica. Tecniche di localizzazione ed estrazione di corpi estranei endoculari magnetizzabili e non magnetizzabili. Chirurgia dell'orbita: exenteratio orbitae e procedimenti di plastica a scopo cosmetico; procedimenti chirurgici per il trattamento di neoformazioni orbitarie; trattamento chirurgico della retrazione delle cavità anfotalmiche; procedimenti di enucleazioni ed eviscerazione del bulbo con impianti orbitari per protesi mobili. Chirurgia del distacco di retina: 1) tecniche diagnostiche inerenti alla chirurgia retinica; 2) interventi di diatermocoagulazione di superficie; 3) interventi di scleroplastica con e senza impiego di impianto intrasclerale; 4) interventi di scleroplastica con cerchiaggio; 5) materiali di impianto organico ed inorganico; 6) interventi di scleroplastica con applicazioni criogeniche; 7) fotocoagulazioni e sue indicazioni, interventi con fotocoagulazione con e senza procedimenti di scleroplastica; 8) chirurgia del vitreo: impianti di vitreo fresco e conservato e suoi succedanei; 9) profilassi del distacco retinico: sue indicazioni ed impiego delle applicazioni diatermiche e della fotocoagulazione. 3° Anno: Trattamento chirurgico della retinopatia diabetica, della retinopatia di Eales e delle retinopatie angiomatosiche: fotocoagulazione, diatermia, applicazioni criogeniche. Complicazioni internistiche generali preoperatorie della chirurgia oculare e loro trattamento: complicazioni cardiovascolari, respiratorie, urologiche, endocrine e dismetaboliche, complicazioni jatrogeniche postoperatorie, complicazioni psicologiche e psichiatriche. Complicazione della chirurgia palpebrale ed in particolare delle operazioni per ptosi palpebrale. Complicazioni della chirurgia dell'apparato lacrimale. Complicazioni della chirurgia delle esotropie e delle esoforie. Complicazioni della chirurgia dell'orbita, della enucleazione ed eviscerazione del bulbo e degli impianti orbitari. Complicazioni degli interventi sulla cornea, ed in particolare delle cheratoplastiche e degli impianti cheratoprotesici e loro trattamento. Complicazioni degli interventi per il glaucoma e loro trattamento. Reinterventi antiglaucomatosi. Complicazioni della chirurgia del cristallino e loro trattamento. Complicazioni della chirurgia per il distacco di retina. Recidive e reinterventi. Art. 279. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito il diploma di specializzazione presso una scuola di specializzazione in clinica oculistica in numero non superiore a dieci complessivamente. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Art. 280. - Alla fine di ogni corso, gli iscritti dovranno sostenere un colloquio sulle materie svolte. Alla fine del terzo anno gli allievi che avranno superato i colloqui saranno ammessi alla prova finale consistente in una prova orale, in una dimostrazione operatoria pratica e nella discussione di una tesi scritta. Art. 281. - Il colloquio di ciascun anno e la prova finale saranno sostenuti davanti ad una commissione nominata dal rettore e composta da 5 membri preposti dal direttore della scuola (3 dei quali professori di ruolo della stessa materia o di materie affini). Art. 282. - Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di perfezionamento in chirurgia oculare da valere a tutti gli effetti legali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 101. - VALENTINI
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