Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 594/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 05/10/1978 In vigore dal: 19/06/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 594

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 594/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 594 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 265. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica 3° dell'Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia di gestiva. Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 268. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di 20 per anno di corso e complessivamente di 100 iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titolo ed esami. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso) 3) anatomia ed istologia patologica (I corso); 4) patologia chirurgica (I corso). 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso); 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso); 7) anatomia ed istologia patologica (II corso); 8) patologia chirurgica (III corso); 9) semeiotica chirurgica (I corso); 10) radiologia e medicina nucleare (I corso); 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso). 3° Anno: 12) patologia chirurgica (III corso); 13) semeiotica chirurgica (II corso); 14) radiologia e medicina nucleare (II corso); 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso); 16) clinica e terapia chirurgica (I corso); 17) tecniche operatorie (I corso). 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica (III corso); 19) radiologia e medicina nucleare (III corso); 20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso); 21) clinica e terapia chirurgica (II corso); 22) tecniche operatorie (II corso); 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso); 26) tecniche operatorie (III corso); 27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) terapia intensiva. Art. 272. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 273. - Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno inoltre sostenere una prova clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 290

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