Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 60/1975

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonche' modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Pubblicato: 28/03/1975 In vigore dal: 28/03/1975 Documento ufficiale

Quali sono le principali correzioni apportate dal DPR 60/1975 alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e come si applicano i riferimenti alle imposte abolite?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 60/1975 introduce correzioni e integrazioni ai decreti attuativi della riforma tributaria del 1971, in particolare al DPR 597/1973 sull'IRPEF. Le modifiche riguardano aspetti specifici come l'eliminazione della condizione di convivenza per determinate detrazioni (art. 15) e la revisione dei costi deducibili per le imprese, introducendo una deduzione forfettaria del 3% sui ricavi per i costi non altrimenti documentati (art. 72). Il decreto affronta principalmente il problema dei riferimenti normativi alle imposte abolite dal 1° gennaio 1974 (come l'imposta complementare progressiva e l'imposta di ricchezza mobile), stabilendo come interpretare tali riferimenti nella nuova disciplina dell'IRPEF. L'articolo 88-bis rappresenta il cuore della normativa: definisce criteri precisi per convertire i limiti reddituali previsti dalle vecchie imposte in equivalenti ammontari secondo il nuovo sistema, con soglie specifiche (960.000 lire per la non assoggettabilità all'imposta complementare, incrementi per familiari a carico e redditi da lavoro dipendente). Questo è particolarmente rilevante per commercialisti e consulenti fiscali che devono verificare l'accesso a benefici fiscali, agevolazioni e detrazioni, poiché il decreto fornisce i criteri di conversione per determinare se i contribuenti soddisfano i requisiti reddituali previsti da leggi anteriori alla riforma.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 60

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 60/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 60 ## Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonche' modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 , 600 e 602, 26 ottobre 1972 , n. 643, e 23 dicembre 1974 , n. 689 , nonchè della legge 13 giugno 1952, n. 693 , al fine di coordinare la disposizione dell'art. 13, lettera b), della legge stessa con la nuova disciplina di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 825 del 1971 ; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 15 - nel terzo comma alla lettera d) sono soppresse le parole "in quanto conviventi con il contribuente". Art. 72 - nel primo comma: al n. 10) sono soppresse le parole: "se trattasi di imprese di trasporto"; il n. 12) è sostituito dal seguente: "tutti gli altri costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa ovvero il tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di tali altri costi". Dopo l'art. 88 è aggiunto il seguente: Art. 88-bis - Riferimenti legislativi ad imposte abolite. - Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo , secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/l ai redditi netti d'impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria C/ 2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare, se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 . Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1 e 4 della tabella allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 60/1975 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPR 60/1975 è essenziale per comprendere come applicare i riferimenti alle imposte abolite nel contesto dell'IRPEF, della determinazione del reddito complessivo netto e della verifica dei limiti reddituali per accedere a benefici fiscali. Commercialisti e consulenti devono consultarlo per questioni relative a detrazioni, deduzione forfettaria dei costi, familiari a carico, redditi da lavoro dipendente e la conversione dei criteri di accesso a agevolazioni previste da normative precedenti la riforma tributaria del 1971.

Normative correlate

Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…
Provvedimento AdE 13/2024
Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti p…
Interpello AdE 605/2011
Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 –…
Provvedimento AdE 9570481/2014
Autorizzazione alla società CAF CONFAEL SRL, C.F. 18100771007, a esercitare l’a…
Provvedimento AdE 602/2026
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 …
Provvedimento AdE 605/2026
Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributar…

Altre normative del 1975

Revisione degli organici di conservatori di musica. Decreto del Presidente della Repubblica 1215 Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di scienze politiche… Decreto del Presidente della Repubblica 1214 Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare u… Decreto del Presidente della Repubblica 1213 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Decreto del Presidente della Repubblica 1212 Istituzione di un convitto annesso alla scuola professionale di Codroipo coordinata con l… Decreto del Presidente della Repubblica 1211 Revisione delle tabelle organiche di alcuni licei artistici. Decreto del Presidente della Repubblica 1210 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Rovereto. Decreto del Presidente della Repubblica 1205 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Como. Decreto del Presidente della Repubblica 1207

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativame… 82/2026 Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazi… 73/2026 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30… 41/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 set… 20/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010… 12/2026 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →