Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 619/1978
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 619
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 619/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 619
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 499 viene aggiunto il titolo XVI, con i relativi articoli, concernente l'istituzione, presso la facoltà di architettura, della scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio ed in documentazione sui centri storici. Titolo XVI FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 1) Scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio ed in documentazione sui centri storici Art. 500. - È istituita presso la facoltà di architettura la scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio ed in documentazione sui centri storici, che ha lo scopo di preparare alla conoscenza, alla tutela, alla progettazione del paesaggio nonchè al recupero ed alla riqualificazione dell'ambiente architettonico. Art. 501. - La durata del corso è di due anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in architettura e in ingegneria. Per essere iscritti alla scuola i candidati dovranno sostenere un esame consistente in una prova scritta ed in un colloquio. Il numero dei perfezionandi sarà stabilito di anno in anno dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola. Art. 502. - La scuola si articola in corsi di lezioni, in seminari ed in cicli di esercitazioni con frequenza obbligatoria. La scuola ha due indirizzi: 1) architettura del paesaggio; 2) documentazione sui centri storici. Art. 503. - Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo "Architettura del paesaggio" sono i seguenti: 1° Anno: metodi e tecniche di rappresentazione; complementi di topografia; principi di fotogrammetria terrestre ed aerea e cartografia; storia e teoria di restauro dei monumenti e dei centri storici; rilievo architettonico e paesistico. 2° Anno: elementi di botanica, geobotanica e pedologia; principi di ecologia; storia e teoria dell'architettonica del paesaggio; analisi e pianificazione paesistica; materiali e tecniche dell'architettura del paesaggio. Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo "Documentazione sui centri storici" sono i seguenti: 1° Anno: metodi e tecniche di rappresentazione; complementi di topografia; principi di fotogrammetria terrestre ed aerea e cartografia; storia e teoria di restauro dei monumenti e dei centri storici; rilievo architettonico e paesistico. 2° Anno: istituzioni di morfologia classica ed applicazioni nel rilevamento; principi di ricerca storico-archivistica; tecniche di scavo e restauro delle strutture riemerse; analisi delle strutture; risanamento delle strutture. Gli insegnamenti opzionali per entrambi gli, indirizzi sono: economia del territorio (semestrale); pianificazione rurale (semestrale); nozioni di geologia tecnica (semestrale); trasformazione e conservazione dei materiali (semestrale); tecniche di elaborazione dei dati (semestrale); principi di indagine sociologica (semestrale); tecniche di progettazione degli interventi e di riqualificazione dell'ambiente (semestrale); legislazione comparata sulla tutela dei beni culturali ed ambientali (semestrale). Art. 504. - Il diploma menzionerà l'indirizzo seguito. Per entrambi gli indirizzi sono richiesti, oltre agli esami negli insegnamenti obbligatori, esami in almeno tre discipline opzionali. Gli insegnamenti del secondo anno concorrono interdisciplinariamente alla definizione delle proposte che costituiscono il fondamento della tesi. Art. 505. - Per conseguire il diploma di perfezionamento gli studenti, oltre agli esami relativi a tutti gli insegnamenti previsti nel piano biennale di studi, dovranno superare l'esame finale di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta, basata su rilievi e proposte grafiche, su un argomento scelto dal candidato. Art. 506. - Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, tra i professori di ruolo. Gli insegnanti saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, tra i professori incaricati e tra i liberi docenti, tra gli assistenti di ruolo nonchè tra esperti, anche stranieri, di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Gli incarichi di insegnamento della scuola sono conferiti dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola. La scuola ha un proprio consiglio costituito da tutti i docenti della scuola stessa. Il consiglio della scuola ha il compito di coadiuvare il direttore nella definizione dei programmi didattici, delle modalità di ammissione, del numero di studenti iscrivibili anno per anno e in tutte le questioni concernenti gestione e finanziamento. Art. 507. - Le tasse, soprattasse e contributi sono le stesse della facoltà di architettura. Il contributo di esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 196
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