Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 633/1978
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 633
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 633/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 633
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 e 363, concernenti l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali "scuola per ortottisti", che muta denominazione in "scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia", sono soppressi e sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti: Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia Art. 352. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università. Art. 353. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, dell'ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni. Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell' art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Art. 354. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva. Art. 355. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di 30 (cioè 10 per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove d'ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero. Art. 356. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola. Art. 357. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria. Art. 358. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare; 3) ottica fisica e fisiopatologica; 4) ortottica I; 5) psicologia infantile. 2° Anno: 1) elementi di patologia oculare; 2) elementi di farmacologia oculare; 3) elementi di neurooftalmologia; 4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 5) ortottica II. 3° Anno: 1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); 2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; EOG; EMG; ERG; ecografia; retinografia e fluoroangiografia); 3) ortottica III; 4) nozioni di riabilitazione senso motoria nell'età infantile; 5) legislazione sanitaria. Art. 359. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica del direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 360. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti". Art. 361. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche. Art. 362. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 363. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico. Art. 364. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. La commissione per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti. Art. 365. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate: tassa annuale di iscrizione .......... L. 10.000 soprattassa annuale di esame ......... L. 5.000 tassa erariale di diploma ............ L. 6.000 tassa annuale per iscrizioni studenti fuori corso ......................... L. 3.000 contributi di laboratorio ............ L. 25.000 Art. 366. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati. Art. 367. - Sono ammessi al 3° anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del 3° anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell' art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registro alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 198
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