Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 651/1978

Modificazioni agli articoli 87, 100 e 110 ed inserimento degli articoli 110-bis, 110-ter e 110-quater nel regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Pubblicato: 25/10/1978 In vigore dal: 22/09/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1978, n. 651

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 651/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1978, n. 651 ## Modificazioni agli articoli 87, 100 e 110 ed inserimento degli articoli 110-bis, 110-ter e 110-quater nel regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Art. 1 L' art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , è sostituito dal seguente: "Art. 87 - (Lunghezza minima dei pesci). - Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata: storione (Acipenser s.p.p.) .......... cm 60 storione ladano (Huso Huso) .......... cm 100 anguilla (Anguilla Anguilla) ......... cm 25 spigola (Dicentrarchus labrax) ....... cm 20 sgombro (Scomber s.p.p.) ............. cm 15 palamita (Sarda Sarda) ............... cm 25 tonno (Thunnus Thynnus) .............. cm 110 alalonga (Thunnus Alalunga) .......... cm 40 tonnetto (Euthynnus alletteratus) .... cm 30 pesce spada (Xiphias gladius) ........ cm 140 Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente. Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo. La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima".

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