Quali agevolazioni daziarie introduce il DPR 680/1966 e a quali prodotti si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 680/1966 introduce un regime daziario agevolato temporaneo per specifici prodotti importati da paesi esterni alla Comunità economica europea. Le agevolazioni consistono nell'applicazione di aliquote doganali ridotte rispetto a quelle ordinarie previste dalla tariffa doganale vigente, ma solo entro limiti contingentali predeterminati per ciascun prodotto. Il decreto rimanda a una tabella allegata (non riportata nel testo) che specifica quali prodotti beneficiano delle riduzioni e in quale misura percentuale. Le modalità operative e le condizioni per accedere a queste agevolazioni dovevano essere stabilite dal Ministro per le finanze, garantendo il rispetto dei contingenti assegnati. Per le aziende importatrici, questo significava la possibilità di ridurre i costi doganali su determinati beni, a condizione di rientrare nei volumi massimi consentiti e di rispettare le procedure amministrative previste.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 680
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 680/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 680
## Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti, entro limiti
contingentali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Per i prodotti elencati nell'annessa tabella, provenienti da paesi estranei alla Comunità economica europea, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente nella misura per ciascuno di essi indicata, nei limiti dei rispettivi contingenti, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 20. - VILLA
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Il DPR 680/1966 disciplina le agevolazioni daziarie e i contingenti tariffari per le importazioni da paesi terzi rispetto alla CEE, rappresentando uno strumento di politica commerciale e doganale. Importatori e operatori del commercio estero devono consultarlo per comprendere le riduzioni daziali, i limiti contingentali e le procedure autorizzative presso l'amministrazione finanziaria. Il decreto si inserisce nel quadro normativo sulla tariffa doganale e sugli accordi internazionali di cui l'Italia era parte.
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