Decreto del Presidente della Repubblica
Agevolazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 680/1966
Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti, entro limiti contingentali.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 680
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 680/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 680
## Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti, entro limiti
contingentali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Per i prodotti elencati nell'annessa tabella, provenienti da paesi estranei alla Comunità economica europea, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente nella misura per ciascuno di essi indicata, nei limiti dei rispettivi contingenti, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 20. - VILLA
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