Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 683/1975

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Pubblicato: 29/12/1975 In vigore dal: 23/12/1975 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti secondo il DPR 683/1975?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 683/1975 modifica le regole sulla deducibilità degli accantonamenti iscritti in bilancio a fronte dei rischi su crediti, applicandosi a tutte le aziende che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché agli istituti e aziende di credito. La norma stabilisce che questi accantonamenti sono deducibili nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio, ma con una progressione: quando l'accantonamento globale raggiunge il 2% dei crediti, la deduzione scende al massimo dello 0,20%, e si arresta completamente al raggiungimento del 5%. Per le aziende, questo significa che non possono dedurre illimitatamente i fondi per svalutazione crediti, ma devono rispettare questi scaglioni percentuali calcolati sulla base dei crediti effettivamente esistenti a fine esercizio. Un aspetto rilevante è la deroga transitoria: le perdite derivanti da accantonamenti effettuati in periodi precedenti per crediti diversi da quelli indicati nella norma non possono essere portate in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi, creando una discontinuità nel trattamento fiscale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 683

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 683/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 683 ## Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , è sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento". ((La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente)) . In deroga all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dagli accantonamenti di cui al primo comma effettuati per crediti diversi da quelli ivi indicati non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi. È soppresso il quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 683/1975 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPR 683/1975 è fondamentale per commercialisti e consulenti fiscali che gestiscono la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti, svalutazione crediti e fondi per rischi in bilancio. La norma incide direttamente sul calcolo del reddito d'impresa, sulla gestione dei crediti commerciali e sulla pianificazione fiscale delle aziende, specialmente nel settore creditizio e commerciale.

Normative correlate

Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…
Provvedimento AdE 13/2024
Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti p…
Interpello AdE 605/2011
Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 –…
Provvedimento AdE 9570481/2014
Autorizzazione alla società CAF CONFAEL SRL, C.F. 18100771007, a esercitare l’a…
Provvedimento AdE 602/2026
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 …
Provvedimento AdE 605/2026
Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributar…

Altre normative del 1975

Revisione degli organici di conservatori di musica. Decreto del Presidente della Repubblica 1215 Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di scienze politiche… Decreto del Presidente della Repubblica 1214 Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare u… Decreto del Presidente della Repubblica 1213 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Decreto del Presidente della Repubblica 1212 Istituzione di un convitto annesso alla scuola professionale di Codroipo coordinata con l… Decreto del Presidente della Repubblica 1211 Revisione delle tabelle organiche di alcuni licei artistici. Decreto del Presidente della Repubblica 1210 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Rovereto. Decreto del Presidente della Repubblica 1205 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Como. Decreto del Presidente della Repubblica 1207

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativame… 82/2026 Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazi… 73/2026 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30… 41/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 set… 20/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010… 12/2026 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →