Quali sono i limiti di deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti secondo il DPR 683/1975?
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Il DPR 683/1975 modifica le regole sulla deducibilità degli accantonamenti iscritti in bilancio a fronte dei rischi su crediti, applicandosi a tutte le aziende che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché agli istituti e aziende di credito. La norma stabilisce che questi accantonamenti sono deducibili nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio, ma con una progressione: quando l'accantonamento globale raggiunge il 2% dei crediti, la deduzione scende al massimo dello 0,20%, e si arresta completamente al raggiungimento del 5%. Per le aziende, questo significa che non possono dedurre illimitatamente i fondi per svalutazione crediti, ma devono rispettare questi scaglioni percentuali calcolati sulla base dei crediti effettivamente esistenti a fine esercizio. Un aspetto rilevante è la deroga transitoria: le perdite derivanti da accantonamenti effettuati in periodi precedenti per crediti diversi da quelli indicati nella norma non possono essere portate in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi, creando una discontinuità nel trattamento fiscale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 683
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 683/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 683
## Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , è sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento". ((La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente)) . In deroga all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dagli accantonamenti di cui al primo comma effettuati per crediti diversi da quelli ivi indicati non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi. È soppresso il quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
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