Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 689/1974
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.
Quali soggetti devono redigere il prospetto delle attività e passività secondo il DPR 689/1974 e entro quale termine?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 689/1974 è un decreto correttivo e integrativo del DPR 600/1973 che disciplina l'accertamento delle imposte sul reddito. In particolare, l'articolo 1 si rivolge ai soggetti indicati nell'articolo 13 del DPR 600/1973 che, nel periodo di imposta precedente all'entrata in vigore di quel decreto, non erano assoggettati a tassazione su base bilancio secondo la normativa previgente. Questi soggetti devono redigere entro il 30 aprile 1975 un prospetto dettagliato delle loro attività e passività al 1° gennaio 1974, valutate secondo le regole stabilite negli articoli 4-11 del decreto stesso. Il prospetto rappresenta una sorta di "fotografia" patrimoniale iniziale necessaria per l'applicazione del nuovo sistema di accertamento. Una volta redatto, il prospetto deve essere sottoposto a vidimazione (numerazione e bollatura dei fogli) presso l'ufficio del registro delle imprese, l'ufficio del registro oppure presso un notaio, al fine di conferire ufficialità al documento. Questo adempimento era particolarmente rilevante per le aziende che transitavano dal vecchio al nuovo regime fiscale, garantendo tracciabilità e certezza della situazione patrimoniale di partenza.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 689
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 689/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 689
## Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 I soggetti indicati nell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che per l'ultimo periodo di imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere ((entro il 30 aprile 1975)) un prospetto delle attività e passività esistenti al 1 gennaio 1974, valutate a norma degli articoli da 4 a 11. Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'ufficio del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.
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Il DPR 689/1974 riguarda l'accertamento delle imposte sul reddito e il passaggio al nuovo sistema di tassazione su base bilancio. È essenziale per commercialisti che assistono aziende nella transizione normativa, nella valutazione delle attività e passività, e nella corretta vidimazione dei prospetti patrimoniali iniziali secondo le disposizioni comuni in materia di imposte dirette.
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