Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 70/2007
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007, n. 70
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 70/2007
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007, n. 70
## Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare l'articolo 29, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Riordino di organismi 1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220; c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79; f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri». - Si trascrive il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «Art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche). - 1. All'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: A) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita. 1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma. B) 2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonchè in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili. 2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato: a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonchè mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonchè su quelli a denominazione di origine protetta. C) 3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. 3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica». D) 4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.». 2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera A), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220, recante «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico»: «Art. 2 (Comitato di valutazione degli organismi di controllo). - 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6. 4. Il presidente ed il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.» - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»: «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita). - 1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999. - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.»: «Art. 3 (Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura). - 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un dirigente del Ministero della salute; e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un dirigente del Ministero delle attività produttive; h) un dirigente del Ministero della difesa; i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative; m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio; r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità. 3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore. 4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.» - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»: «Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali. 2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attività operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3. 3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali. 5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.». - La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». - Si trascrive il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
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Richiesta chiarimenti in merito alla risoluzione n. 218/E del 9 agosto 2007
Risoluzione AdE 218/E
Accertamento per l’anno 2007 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall’an. 4,…
Provvedimento AdE 4