Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 700/1950

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, nella Cassa di risparmio ai Perugia, con sede in Perugia.

Pubblicato: 11/09/1950 In vigore dal: 19/05/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 700

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 700/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 700 ## Incorporazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, nella Cassa di risparmio ai Perugia, con sede in Perugia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752 ; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225 ; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 , ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, in data 7 gennaio 1950, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Todi, in data 14 dicembre 1949; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, è incorporato nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia. Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottare eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell' art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 82. - CARLOMAGNO

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