Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 708/1956

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima.

Pubblicato: 23/07/1956 In vigore dal: 03/05/1956 Documento ufficiale

Quali sono le quote di surrogazione giornaliere stabilite dal DPR 708/1956 per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 708/1956 aggiorna le quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, applicando l'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95. Queste quote rappresentano compensi giornalieri per i lavori e le prestazioni effettuati da tale Amministrazione. Il decreto stabilisce due livelli retributivi distinti: lire 3220 giornaliere per il personale superiore e lire 2030 giornaliere per gli agenti e i salariati. Questa differenziazione riflette la struttura gerarchica dell'Amministrazione postale dell'epoca. Il decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rappresenta un aggiornamento delle misure precedentemente previste dalla legge del 1953, necessario per adeguare i compensi alle condizioni economiche del momento.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 708

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 708/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 708 ## Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95 ; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Ai sensi dell' art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95 , la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall'art. 1 della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, è stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 65. - CARLOMAGNO

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