Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 74/1973
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. 74
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 74/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. 74
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso; L'art. 140, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in igiene muta la denominazione in quella di igiene e medicina preventiva. Nello stesso elenco la scuola in medicina scolastica è soppressa. Gli articoli 178-179 relativi alla "Scuola di specializzazione in igiene" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 1 Art. 178. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha la durata di tre anni. La scuola conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con gli orientamenti di sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di venti (20) per ogni - anno di corso. Art. 179. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: Metodologia statistica e biometria; Psicologia; Microbiologia e immunologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale; Educazione sanitaria. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione e organizzazione sanitaria. 3° Anno (con orientamento di sanità pubblica): Approvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; Inquinamenti atmosferici; Igiene edilizia e urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospedaliera; Servizi di sanità pubblica; (con orientamento di laboratorio) Microscopia applicata all'igiene; Microbiologia applicata all'igiene; Chimica clinica; Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; Accertamento diagnostico delle infezioni virali; Nozioni di anatomia e istologia patologica. Materie complementari: Ispezioni delle carni; Geologia applicata all'igiene; Igiene mentale; Malattie mentali e loro prevenzioni; Diritto sanitario; Igiene navale e dell'emigrazione; Antropologia culturale e sociologica; Malattie tropicali; Istituzioni di matematica; Genetica; Gerontologia e geriatria; Elementi di economia politica; (con orientamento di igiene e tecnica e direzione ospedaliera) Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera; Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari; Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera; Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera; Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero; Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi di accertamento necroscopico; (con orientamento di igiene e medicina scolastica) Auxologia normale e patologica; Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare; Servizi di medicina scolastica; Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare; Assistenza para-scolastica; Edilizia scolastica. Gli articoli da 236 a 241 relativi al corso di perfezionamento in medicina scolastica sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 37. - VALENTINI
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