Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 77/1973

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 12/04/1973 In vigore dal: 16/02/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 77

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 77/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 77 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che l'insegnamento di "Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)" viene scisso nei seguenti insegnamenti: Storia greca; Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana). Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; Fisiopatologia clinica; Analisi chimico-cliniche. Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Conservazione della natura; Biologia marina; Chimica agraria; Biometria; Geologia stratigrafica; Sedimentologia; Micropaleontologia; Vulcanologia; Oceanografia; Pedologia; Paleobotanica. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Fisica terrestre e climatologia" muta la denominazione in quella di "Fisica terrestre". Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "È inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio in un laboratorio e per un anno in un altro laboratorio, per la preparazione rispettivamente della dissertazione di laurea e di una sottotesi. La dissertazione di laurea e la sottotesi debbono essere una di argomento biologico e l'altra di argomento geomineralogico". Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Conservazione della natura; Biologia marina; Citogenetica; Biochimica industriale; Biometria; Immunologia; Virologia. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "È inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ad un laboratorio diverso da quello scelto per la dissertazione stessa". Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Rilevamento geologico; Geotecnica; Paleobotanica; Paleontologia umana; Mineralogia sistematica; Geologia strutturale; Geofisica applicata; Geologia degli idrocarburi; Geologia nucleare; Geologia regionale; Vulcanologia; Oceanografia; Idrogeologia; Geopedologia; Cristallochimica; Petrografia sedimentaria; Statistica. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il settimo comma è modificato nel senso che l'ultima parola in parentesi (biennale) è abrogata e sostituita dall'ordinale I. Nello stesso articolo l'ottavo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "È obbligatoria nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea". Art. 73, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi è modificato come segue: Per il corso di laurea in scienze naturali il punto 3) è abrogato e sostituito dal seguente: 3) Discussione della sottotesi. Per il corso di laurea in scienze biologiche il punto 3) è abrogato e sostituito dal seguente: 3) Discussione di un argomento orale o scritto, preferibilmente nella materia scelta per l'internato annuale. Per il corso di laurea in scienze geologiche i punti 1) e 2) sono abrogati e sostituiti dal seguente: Discussione della dissertazione sperimentale scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 40. - VALENTINI

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