Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 802/1950

Proroga per il periodo di dieci anni della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.

Pubblicato: 29/09/1950 In vigore dal: 05/07/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 802

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 802/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 802 ## Proroga per il periodo di dieci anni della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ; Visto l' art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626 ; Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844 , che istituisce, per la durata di anni dieci a partire dal 1 luglio 1939, l'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e che fissa in L. 40.000 il contributo annuo dello Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1315 , che eleva il contributo annuo dello Stato a L. 320.000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1949, n. 633 , che proroga di un anno la durata, dell'Osservatorio predetto a decorrere dal 1 luglio 1949; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 26 giugno 1950; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia è prorogata per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1950. Per il funzionamento dell'Osservatorio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste continuerà a corrispondere al predetto Ente, per la durata della proroga, il contributo annuo di L. 320.000 previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, numero 1315 . La spesa relativa graverà sulla parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1950 EINAUDI SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 148. - CARLOMAGNO

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