Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 808/1978
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 808
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 808/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 808
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 547, 548, 549, 550, 551 e 552, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 547. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni (3) e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 548. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione; 4) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione (II); 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. Vengono inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie: tecnica degli esami endoscopici (I anno); cardiologia per la rianimazione (II anno); nozioni di tossicologia clinica (III anno). Tali insegnamenti costituiscono materia di esame. Art. 549. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 550. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 551. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978 Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 151
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