Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 853/1950

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino.

Pubblicato: 02/11/1950 In vigore dal: 05/04/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 853

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 853/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 853 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 , e modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475 , 27 ottobre 1932, n. 2084 , 13 dicembre 1934, n. 2403 , 1 ottobre 1936, n. 2019 , 20 dicembre 1937, n. 2684 , 5 maggio 1939, n. 1145, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 14. - Viene sostituito dal seguente: La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. La Facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia. Art. 15. - Va così sostituito: Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma dell' art. 2 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , e dei regi decreti 28 novembre 1935, n. 2044 , 7 maggio 1936, n. 882 , 30 settembre 1938, n. 1652 . Per i corsi liberi, il Consiglio delle rispettive Facoltà, deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente o cultore della materia, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico e di esercitazioni, corrisponda al corso fondamentale o corso complementare. Art. 18. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunti i seguenti: "5. Diritto canonico. 6. Diritto privato comparato. 7. Diritto della navigazione. 8. Diritto comune. 9. Esegesi delle fonti del diritto romano. 10. Esegesi delle fonti del diritto italiano. 11. Storia dei trattati e politica internazionale". Va aggiunto il seguente comma: All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio di facoltà propone e il Consiglio di amministrazione approva l'elenco delle quattro materie complementari il cui insegnamento verrà impartito per l'anno medesimo mediante incarichi retribuiti. Art. 19. - Va così sostituito: Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto privato comparato, di diritto agrario, di diritto della navigazione, prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quelli di diritto romano e storia del diritto italiano, prima di avere superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto del lavoro, prima di aver superato l'esame di diritto costituzionale; nè quello di medicina legale e delle assicurazioni, prima di aver superato gli esami di diritto penale e di procedura penale; nè quello di scienza delle finanze e di diritto finanziario, prima di aver superato l'esame di economia politica; nè quello di diritto comune prima di aver superato l'esame di storia del diritto italiano. Art. 21. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso: "Biologia delle razze umane" ed aggiunto quello di "Storia della grammatica e della lingua italiana". Art. 22. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso quello di "Biologia delle razze umane". Dopo l'art. 23 viene aggiunto il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 24. - "I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni". Art. 26 (già 24). - Il penultimo capoverso va così sostituito: "L'ammissione al primo esame orale di una materia che abbia anche la prova scritta si ottiene quando si sia precedentemente superata la prova scritta". Art. 27 (già 25). - Va così sostituito: La Facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia. Durata del corso degli studi: quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1. Chimica generale ed inorganica. 2. Chimica organica. 3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale). 4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale). 5. Chimica biologica. 6. Fisica. 7. Farmacologia e farmacognosia. 8. Anatomia umana. 9. Fisiologia generale (biennale). 10. Botanica farmaceutica. 11. Tecnica e legislazione farmaceutica. Insegnamenti complementari: 1. Chimica bromatologica. 2. Fisiologia vegetale. 3. Igiene. 4. Mineralogia. 5. Idrologia. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata. Art. 28 (già 26). - Dopo le parole "nè l'esame di farmacologia e farmacognosia, prima di aver superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica" vanno aggiunte le seguenti "e di fisiologia generale". Alla fine dell'articolo dopo le parole botanica farmaceutica vanno aggiunte le seguenti: "nè l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica, prima di aver superato quelli di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica biologica; nè l'esame di idrologia, prima di aver superato quello di farmacologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 24. - CONSOLI

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