Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 873/1976
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 873
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 873/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 873
## Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed
integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione
delle imposte dirette.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 603 , concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 , sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 30 - I commi quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti: "Qualora l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dell'anno 1974 e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti nello stesso anno per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato. Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti sulla base di apposita certificazione dell'ammontare delle somme di cui sopra rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sarà sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia". I commi sesto e settimo sono soppressi. Art. 31 - i commi sesto, settimo e ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo quadriennio della metà della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante metà al termine del successivo biennio. Per il triennio 1981-83 l'aggio attribuito in sede di conferma è riveduto secondo le seguenti modalità: 1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo è ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non può comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma; 2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo può essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma. Per il triennio 1981-83 l'aggio non può comunque essere superiore al 6,72 per cento". Il comma tredicesimo è sostituito dal seguente: "L'esattore entro il 31 dicembre 1977 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1978 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° gennaio 1979. La domanda di risoluzione è proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente è notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo". Art. 32 - è sostituito dal seguente: "Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalità previste dall'art. 30, quinto comma".
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