Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 877/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona.

Pubblicato: 12/01/1979 In vigore dal: 02/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 877

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 877/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 877 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 29. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontoiatrica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia. Art. 30. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 31. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 32. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 33. - Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per l'intero corso di studi. Art. 34. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 35. - Il piano di studi è il seguente: 1° Anno: 1) odontotecnica; 2) embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; 3) microbiologia e igiene orale; 4) farmacologia odontostomatologica; 5) patologia odontostomatologica; 6) anestesia e chirurgia stomatologica; 7) odontoiatria conservativa (1° anno). Esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) odontoiatria conservativa (2° anno); 2) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno); 3) parodontologia (1° anno); 4) anatomia e istopatologia odontostomatologica; 5) odontoiatria infantile; 6) radiologia odontostomatologica; 7) ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno); 8) chirurgia maxillo-facciale (1° anno). Esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) clinica odontostomatologica; 2) chirurgia maxillo-facciale (2° anno); 3) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; 4) ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno); 5) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno); 6) parodontologia (2° anno). Esercitazioni pratiche. Art. 36. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 37. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Art. 38. - Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti e materiale. Al termine dei corsi di studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978 Registro n. 133 Istruzione, foglio n. 254

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