Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 881/1973

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Pubblicato: 07/01/1974 In vigore dal: 16/10/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 881

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 881/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 881 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 125, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in "assistenza sociale psichiatrica". Scuola di assistenza sociale psichiatrica ( diretta a fini speciali) Art. 1 Art. 126. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste è annessa la scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che fa capo alla cattedra di psichiatria. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli assistenti sociali, istruendoli sui problemi dell'intervento presso l'ambiente familiare e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilità di intervento a ti po Casework sui problemi di reinserimento sociale del paziente con disturbi psichici e sulle funzioni dell'assistente sociale presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni psichiatriche ambulatoriali ed ospedaliere. Art. 127. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico è di due anni accademici; nel primo anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche. Nel secondo anno vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici su argomenti di clinica neurologica e psichiatrica, assistenza psichiatrica intra ed extraospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza. Art. 128. - Possono accedere alla scuola i cittadini italiani di ambo i sessi di 18 anni compiuti, forniti del diploma di scuola media superiore (II grado: cioè maturità classica, scientifica o diplomi equipollenti) ed in possesso del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola di servizio sociale italiana qualificata (con corsi triennali di studi teorici e di tirocinio tenuti - in parte o in toto - da docenti universitari). Art. 129. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al 1° anno della scuola deve sostenere una selezione sui titoli ed un colloquio attitudinale da parte di una commissione composta dal direttore della cattedra di psichiatria, da un esperto in servizio sociale e da un docente della stessa scuola. Art. 130. - Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di venti. Art. 131. - Direttore della scuola è il titolare della cattedra di psichiatria dell'Università. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 132. - Le materie di insegnamento teorico del 1° anno sono: Semeiotica psichiatrica; Psicologia generale; Igiene mentale; Neuropsichiatria infantile; Servizio sociale psichiatrico. Le esercitazioni pratiche del 1° anno riguardano la presentazione e la discussione di pazienti riguardanti i più diversi tipi di patologia psichiatrica. Le materie di insegnamento teorico del 2° anno sono: Clinica neurologica; Psicologia sociale; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Medicina sociale e del lavoro; Clinica psichiatrica; Servizio sociale psichiatrico. Le esercitazioni pratiche del 2° anno consistono nella discussione e nel diretto intervento in casi di pazienti riguardanti i più diversi tipi di patologia psichiatrica. Inoltre consistono nella discussione individuale e di gruppo di casi che gli stessi assistenti sociali hanno seguito nel loro ambiente di lavoro. Art. 133. - Al termine del 1° anno, per essere ammessi al 2°, gli allievi devono superare una prova di esami sugli insegnamenti teorici e pratici impartiti. Art. 134. - Al termine del 2° anno, per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico, gli iscritti devono sostenere un esame comprendente: a) una prova orale sulla materia dell'intero corso; b) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. Art. 135. - Le commissioni per gli esami del 1° anno e per l'esame di diploma sono composte da tre membri - tra cui un esperto in servizio sociale - scelti tra i docenti della scuola e nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 136. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al 2° esame non sia loro riconosciuta una idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 137. - Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di assistente sociale psichiatrico. Art. 138. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue: 1° Anno: tassa iscrizione ............................. L. 18.000 contributo ................................... L. 25.000 tassa esame .................................. L. 7.000 --------- L. 50.000 2° Anno: tassa iscrizione ............................. L. 18.000 contributo ................................... L. 25.000 tassa esame .................................. L. 7.000 soprattassa esame diploma .................... L. 3.000 --------- L. 53.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 36. - CARUSO

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