Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 92/1950

Soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

Pubblicato: 27/03/1950 In vigore dal: 06/01/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1950, n. 92

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 92/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1950, n. 92 ## Soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161 , concernante il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai e l'approvazione del relativo statuto; Visti il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 3 dicembre 1946, concernente la nomina del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente predetto, ed i successivi decreti di proroga dei poteri conferiti al commissario medesimo; Vista la relazione del commissario in data 14 febbraio 1948; Considerato che in conseguenza delle vicende belliche, ed essendo venuti meno i contributi degli iscritti, la funzionalità dell'Ente ha subito grave pregiudizio che non consente alcuna possibilità di ripresa dell'attività assistenziale statutaria, e che pertanto si rende necessario dichiararne l'estinzione e procedere alla liquidazione del suo patrimonio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai è estinto ed il suo patrimonio è posto in liquidazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1950 EINAUDI FANFANI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 44. - FRASCA

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