Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 924/1973

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 16/01/1974 In vigore dal: 16/10/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 924

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 924/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 924 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte: Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'"Istituto di I clinica delle malattie infettive" cambia la denominazione in "Istituto di III clinica medica generale e terapia medica". Art. 82, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di "tisiologia" muta la denominazione in quella di "tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio". Poichè la cattedra di tisiologia è coperta da un professore di ruolo, il professor Giuseppe Daddi, il suddetto professore viene trasferito nella, cattedra di nuova denominazione. Gli articoli da 775 a 784, relativi al, corso di perfezionamento in "ingegneria nucleare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare Art. 775. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di perfezionamento in "ingegneria nucleare". Il corso si prefigge lo scopo di fornire un panorama aggiornato sui sistemi nucleari per produzione di energia di nuova concezione. Al corso sono affiancati seminari di aggiornamento sulle tecniche relative all'impiego delle radiazioni nucleari. Art. 776. - Il corso di perfezionamento in ingegneria nucleare ha la durata di un anno. Il corso è diretto da un professore ordinario della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà. Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 779. Art. 777. - Al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare sono ammessi i laureati in ingegneria nucleare. Ai seminari di aggiornamento possono essere ammessi, in accordo con le norme di ammissione, i laureati presso le facoltà di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia. Il consiglio del corso delibera tempestivamente l'inizio delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per l'ammissione ai seminari nonchè il numero minimo di iscritti affinchè sia il corso sia i seminari di aggiornamento abbiano luogo. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso o dei seminari a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. Art. 778. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso. Art. 779. - Gli insegnamenti impartiti nel corso di perfezionamento in ingegneria nucleare sono i seguenti: 1) Complementi di fisica nucleare; 2) Complementi di fisica dei plasmi; 3) Complementi di termotecnica del reattore; 4) Complementi di radioprotezione; 5) Complementi di chimica degli impianti nucleari; 6) Teoria dei reattori veloci; 7) Teoria dei reattori a fusione; 8) Ingegneria del reattore; 9) Danni da radiazione alle alte fluenze; 10) Tecnologie avanzate dei materiali; 11) Conversione diretta. I seminari di aggiornamento riguardano uno dei seguenti argomenti: 1) Metodi nucleari di analisi e di controllo nella ricerca applicata; 2) Sorgenti di radiazione e strumentazione nucleare impiegati nell'industria e nella ricerca applicata. Il primo seminario di aggiornamento è composto dai seguenti insegnamenti: 1a) Fisica nucleare; 1b) Tecniche e misure di fisica nucleare; 1c) Elementi di dosimetria e protezione dalle radiazioni; 1d) Tecniche di analisi non distruttive; 1e) Impiego di radioisotopi. Il secondo seminario di aggiornamento è composto dai seguenti insegnamenti: 2a) Generatori di neutroni e macchine acceleratrici nella ricerca applicata; 2b) Sorgenti radioisotopiche; 2c) Elementi di dosimetria e protezione dalle radiazioni; 2d) Tecniche di rivelazione e di analisi delle radiazioni nucleari; 2e) Progettazione di schermature. Il consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati; stabilisce altresì quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni. Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti. Art. 780. - È data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e dei seminari e, sentito il parere del consiglio, di sottoporre al consiglio della facoltà proposte di variazioni che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Art. 781. - Gli insegnanti del corso e dei seminari sono proposti dal direttore, che può scegliere fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso altre facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore. Art. 782. - Per la validità del corso di perfezionamento e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 783, gli iscritti dovranno superare gli esami in sei degli undici insegnamenti elencati nell'art. 779 e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento prescelto. Il progetto o studio finale verrà discusso alla presenza di una commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso stesso. Art. 783. - Agli iscritti al corso di perfezionamento che abbiano superato il numero di esami di cui all'articolo 782 ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Agli iscritti ai seminari di aggiornamento che abbiano seguito con profitto tutti gli insegnamenti di un seminario di cui all'art. 779 viene rilasciato un attestato di frequenza su proposta di una commissione costituita dai docenti del seminario e presieduta dal direttore del corso. Art. 784. - Gli iscritti al corso ed ai seminari sono tenuti a pagare le seguenti tasse e soprattasse: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto (per gli iscritti al corso). . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 L'ammontare dei contributi generali e per esercitazioni verrà stabilito dal consiglio di amministrazione della Università, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore del corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 7. - CARUSO

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