Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 953/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 16/02/1979 In vigore dal: 31/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 953

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 953/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 953 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 148 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica odontoiatrica e stomatologica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia. L'art. 206, relativo alla scuola di specializzazione in clinica odontoiatrica e stomatologica, che muta la propria denominazione in odontostomatologia, è soppressa e sostituito dal seguente: Art. 206 - Scuola di specializzazione in odontostomatologia. - La durata del corso è di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venticinque allievi per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: 1) embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; 2) microbiologia ed igiene orale; 3) farmacologia; 4) patologia odontostomatologica; 5) odontotecnica; 6) anestesia e chirurgia stomatologica; 7) odontoiatria conservativa I (biennale); esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) odontoiatria conservativa II (biennale); 2) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale I (biennale); 3) parodontologia I (biennale); 4) anatomia e istologia odontostomatologica; 5) odontoatria infantile; 6) radiologia odontostomatologica; 7) ortopedia dento-maxillo-facciale I (biennale); 8) chirurgia maxillo-facciale I (biennale); esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) clinica odontostomatologica; 2) chirurgia maxillo-facciale II (biennale); 3) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; 4) ortopedia dento-maxillo-facciale II (biennale); 5) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II (biennale); 6) parodontologia II (biennale); esercitazioni pratiche. Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola. L'art. 237, relativo alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 237. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica della Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli iscritti e di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; clinica neurochirurgica I (quinquennale). 2° Anno: neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurofisiologia clinica; clinica neurochirurgica II (quinquennale). 3° Anno: neuroanestesiologia e rianimazione; neuroradiologia I (biennale); neuropatologia; clinica neurochirurgica III (quinquennale). 4° Anno: neuroradiologia II (biennale); neurotraumatologia; tecniche operatorie I (biennale); clinica neurochirurgica IV (quinquennale). 5° Anno: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurochirurgia infantile; tecniche operatorie II (biennale); clinica neurochirurgica V (quinquennale). La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 9

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 953/1978 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1978

Istituzione di un istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato in Mon… Decreto del Presidente della Repubblica 1136 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Torino. Decreto del Presidente della Repubblica 1137 Autorizzazione all'Universita' degli studi di Firenze ad accettare una eredita'. Decreto del Presidente della Repubblica 1135 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1134 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Decreto del Presidente della Repubblica 1133