Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 960/1978
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 960
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 960/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 960
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 229. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia medica II dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di 4 (quattro) anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero di allievi è complessivamente di 18 (diciotto) per l'intero corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami Art. 230. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale (triennale) I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I; anatomia e istologia patologica (biennale) I; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I; radiologia e medicina nucleare (biennale) I; scienza dell'alimentazione dietetica. 3° Anno: clinica medica generale (triennale) II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II; anatomia e istologia patologica (biennale) II; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II; radiologia e medicina nucleare (biennale) II; endoscopia digestiva (biennale) I. 4° Anno: clinica medica generale (triennale) III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III; endoscopia digestiva (biennale) II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Art. 231. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparto ospedaliero di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà date l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta in in argomento attinente la specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 13
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