Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 961/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 19/02/1979 In vigore dal: 31/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 961

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 961/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 961 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 202 a 211, relativi alla scuola di perfezionamento in fisica delle particelle elementari e struttura della materia, che muta denominazione in "scuola di perfezionamento in fisica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in fisica Art. 202. - La scuola di perfezionamento in fisica, istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica. La durata è di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 203. - La scuola è retta da un direttore assistito da un consiglio; il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il direttore dura in carica un biennio ed è confermabile. Il consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduta dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza sella specialità; le nomine sono subordinate all'approvazione del consiglio della facoltà. All'inizio di ogni anno accademico il direttore, sentito il parere del consiglio, propone al consiglio della facoltà gli insegnamenti, scelti tra quelli elencati nell'art. 208, da attivare nel corso dello stesso anno accademico. Art. 204. - Alla scuola di perfezionamento in fisica, vengono ammessi i laureati in fisica. Possono altresì essere ammessi i laureati in altre materie della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria dietro parere favorevole del consiglio. È data facoltà al direttore di stabilire prima dello inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale non potranno essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina. Art. 205. - Il piano di studi di ogni iscritto è stabilito dal direttore della scuola e ratificato dal consiglio, che si riunisce allo scopo almeno due volte l'anno. Tale piano di studi comprende sei insegnamenti di quelli elencati nel seguente art. 208, divisi in due gruppi, l'uno relativo al primo anno e l'altro al secondo. Il piano di studi sarà cambiato, durante il suo svolgimento, qualora uno degli insegnamenti stabiliti nel piano non possa essere attivato. Art. 206. - La commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri nominati dal preside della facoltà di scienze su proposta del direttore della scuola. L'esame consisterà in una discussione su una dissertazione scritta contenente risultati originali ottenuti dal candidato. Il voto di diploma sarà assegnato sulla base dell'esito dell'esame e tenendo conto dei voti ottenuti nei vari corsi previsti nei piani di studio dei candidati. Art. 207. - I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova. Art. 208. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1) complementi di meccanica quantistica; 2) complementi di elettromagnetismo; 3) complementi di struttura della materia; 4) complementi di fisica nucleare; 5) complementi di astrofisica; 6) meccanica statistica; 7) particelle elementari; 8) teoria dei campi; 9) elettrodinamica quantistica; 10) ottica quantistica; 11) spettroscopia a radiofrequenza; 12) spettroscopia dei solidi; 13) macchine acceleratrici; 14) tecniche sperimentali delle alte energie; 15) proprietà dielettriche e magnetiche dei solidi; 16) corso monografico; 17) corso monografico. Gli insegnamenti possono essere impartiti mediante gruppi di lezioni o corsi semestrali. Il corso semestrale comprende non meno di venticinque lezioni. Esso può essere istituito nel caso se ne ravvisi l'opportunità in rapporto al programma della scuola, stabilito dal direttore, sentito il parere del consiglio. Il corso viene proposto dalla facoltà su indicazione del direttore ed approvato dal rettore entro il mese di giugno. Art. 209. - Ogni iscritto alla scuola di perfezionamento deve frequentare i corsi e superare gli esami dei piani di studi di cui all'art. 205. Art. 210. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse previste per gli studenti in corso delle singole facoltà e determinate dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il parere della facoltà e della scuola. Art. 211. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica è istituito, a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica con periodiche conferenze tenute da esperti invitati dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 15

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