Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 971/1973
Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente modalita' per la determinazione del corrispettivo a favore degli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1973, n. 971
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 971/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1973, n. 971
## Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente modalita' per la
determinazione del corrispettivo a favore degli appaltatori dei
magazzini di vendita dei generi di monopolio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 5 e 39 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 ; Attesa la necessità di procedere alla modifica degli articoli 29 e 30 del suindicato regolamento di esecuzione; Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere la istituzione di una commissione centrale permanente paritetica chiamata ad esprimere pareri in ordine ai rapporti di natura giuridica ed economica fra l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'Associazione gestori dei magazzini di vendita; Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Il quinto comma dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , è così sostituito: "L'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto, come corrispettivo della sua assunzione, la percentuale più bassa sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, tenuto conto di quanto disposto al secondo comma".
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