Legge Imposte Indirette

Legge 1/1952

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Pubblicato: 07/01/1952 In vigore dal: 02/01/1952 Documento ufficiale

Qual è l'aumento dell'addizionale sui tributi stabilito dalla Legge 1/1952 e a chi spetta il maggior provento?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1/1952 interviene su un'addizionale già esistente, originariamente istituita nel 1937 e successivamente elevata nel 1946. Questa addizionale si applica a vari tributi di competenza dello Stato, dei Comuni e delle Province. Con questa legge, per l'anno 1952, l'aliquota dell'addizionale viene aumentata da 5 centesimi a 10 centesimi per ogni lira di tributo assoggettato. L'aumento rappresenta quindi un raddoppio della misura precedente.

Il maggior gettito derivante da questo incremento di aliquota è interamente destinato all'Erario (lo Stato), non ai Comuni o alle Province. I proventi aggiuntivi devono essere versati in un capitolo specifico dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, garantendo così una tracciabilità contabile della misura. Si tratta di una norma temporanea, limitata al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952, finalizzata a incrementare le entrate fiscali in un momento di ricostruzione post-bellica.

Per commercialisti e aziende dell'epoca, questa disposizione comportava l'applicazione di un'aliquota maggiorata sulle operazioni soggette all'addizionale, incidendo sui costi di compliance fiscale e sulla gestione tributaria dei versamenti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 1

Testo normativo

LEGGE n. 1/1952 # LEGGE 2 gennaio 1952, n. 1 ## Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a centesimi 10. Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 1/1952 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 1/1952 riguarda l'addizionale su tributi erariali, comunali e provinciali, rappresentando un intervento di politica fiscale sulla tassazione indiretta nel periodo post-bellico. Commercialisti e uffici finanziari dovevano applicare l'aliquota incrementata del 10% per centesimi, gestendo correttamente i versamenti all'Erario e la contabilizzazione delle maggiori entrate tributarie.

Normative correlate

Regolamento UE 1457/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026,…
Legge 113/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decisione UE 1407/2026
Decisione (UE) 2026/1407 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alla f…
Decisione UE 1440/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che a…
Regolamento UE 1461/2026
Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Regolamento UE 1463/2026
Regolamento (UE) 2026/1463 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che modifica il r…
Regolamento UE 1455/2026
Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…

Altre normative del 1952

Soppressione di sei fabbricerie di chiese parrocchiali, in provincia di Bergamo. Decreto del Presidente della Repubblica 4593 Erezione in ente morale dell'Ospedale civile "Giuseppe Consalvi", con sede nel comune di … Decreto del Presidente della Repubblica 4591 Erezione in ente morale della Casa di riposo "San Giacomo", con sede nel comune di Mandas… Decreto del Presidente della Repubblica 4592 Erezione in ente morale della "Fondazione agraria sperimentale Castelvetri" presso la Uni… Decreto del Presidente della Repubblica 4589 Modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio "Etruria" fra le cooperati… Decreto del Presidente della Repubblica 4588 Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola … Decreto del Presidente della Repubblica 4590 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un ufficio coadiutorale nella pa… Decreto del Presidente della Repubblica 4587 Erezione in ente morale dell'Accademia italiana di scienze forestali, con sede in Firenze. Decreto del Presidente della Repubblica 4586

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante … 116/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026
Vedi tutti i Legge →