Legge Non_Fiscale

Legge 10/2020

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (20G00024)

Pubblicato: 04/03/2020 In vigore dal: 10/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per disporre del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica secondo la Legge 10/2020?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 10/2020 disciplina la possibilità per i cittadini di donare il proprio corpo e i tessuti dopo la morte per finalità didattiche, formative e di ricerca scientifica. La normativa si applica a soggetti che hanno espresso il loro consenso in vita secondo le modalità specificate dalla legge, garantendo che la decisione sia consapevole e volontaria. In pratica, il corpo può essere utilizzato per questi scopi solo dopo che la morte sia stata ufficialmente accertata e certificata secondo la Legge 578/1993, e deve rimanere presso l'obitorio per almeno ventiquattro ore prima di essere destinato agli usi previsti. La legge enfatizza i principi di solidarietà e proporzionalità, assicurando che l'utilizzo del corpo umano avvenga sempre nel rispetto della dignità del defunto e secondo procedure rigorose che tutelano sia l'interesse scientifico che il decoro della persona.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10

Testo normativo

LEGGE n. 10/2020 # LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10 ## Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (20G00024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3. 2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. 3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e dei successivi decreti attuativi. 4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.

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La Legge 10/2020 rappresenta il riferimento normativo per la donazione del corpo a fini di ricerca scientifica, studio e formazione, disciplinando il consenso informato, l'accertamento della morte secondo la Legge 578/1993, e le modalità di utilizzo dei tessuti umani post mortem. Professionisti del settore sanitario, ricercatori e istituzioni accademiche consultano questa normativa per comprendere i requisiti procedurali, i tempi di conservazione presso l'obitorio, e i principi di solidarietà e proporzionalità che governano l'impiego del corpo umano nella ricerca.

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